Ultimo aggiornamento, 27/06/2023 h 19:00
La nuova guida INCA CGIL "Genitori che lavorano", giunta alla sua 5^ edizione, raccoglie in modo pratico e semplice tutte i diritti e le misure che riguardano la genitorialità, dall'Assegno Unico al Bonus Nido, dai Congedi parentali a quelli previsti in caso di disabilità. All'interno, spazio anche alle ultime novità in materia di contribuzione figurativa e misura del congedo parentale, recentemente comunicate dall'INPS e di seguito sintetizzate:
Dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il messaggio n.1215 del 29/03/2023 l'INPS comunica che la contribuzione figurativa per i periodi di congedo di maternità/paternità obbligatorio o facoltativo e di congedo parentale in costanza o meno di lavoro è sempre riconosciuta in misura piena, ovvero senza la verifica del minimo contributivo generalmente previsto (cosiddetto regime di "contrazione"). La disposizione si applica indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento - ovvero anche prima dell'entrata in vigore del TU sulla maternità (D.Lgs. n.151/2001, successivamente modificato dal D.Lgs. n.105/2022) - e dalla modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.
Continuano invece a essere sottoposti al controllo del minimale retributivo i congedi per malattia del figlio/a di età inferiore a 3 anni e i permessi mensili della Legge n.104/1992 (lavoratore con handicap grave, figli con handicap grave, assistenza a parenti/affini entro il 3° grado con handicap grave).
A seguito delle modifiche contenute nel D.Lgs. n.105/2022 e delle disposizioni della Legge di Bilancio 2023, con la Circolare n.45 del 16/05/2023 l'INPS comunica che dal 1° gennaio 2023 una delle mensilità di congedo parentale fruite entro il 6° anno di vita del figlio/a o del suo ingresso in famiglia è indennizzata all'80% (al posto del 30%), ma limitatamente a uno dei due genitori e ai lavoratori dipendenti pubblici* e privati (sono quindi esclusi autonomi e parasubordinati).
La novità interessa quindi i congedi parentali decorrenti dal 01/01/2023 e riguarda solo il/i genitore/i lavoratori dipendenti che hanno terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2022 (sono quindi esclusi coloro che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità/paternità al 31/12/2022). Di conseguenza, le nuove disposizioni non impattano sulla durata del congedo parentale (ovvero non viene aggiunta una mensilità), che viene semplicemente riformulato rispetto all'indennizzo spettante:
Il mese di congedo retribuito all’80% può essere fruito in tutte le modalità previste per il congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria).
* Ai dipendenti pubblici a cui è riconosciuto dal CCNL l'indennizzo al 100% la normativa non si applica, in quanto soggetti a condizione già migliorativa.
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