A distanza di molti mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n.105/2022 (in GU n.176 del 29/07/2022) e dalla sua entrata in vigore il 13 agosto 2022, l'INPS è finalmente intervenuto per chiarire un importante tassello della nuova normativa in materia di maternità, paternità e congedi parentali. La stessa, infatti, in attuazione alla direttiva Direttiva UE 2019/1158 sulla tutela della genitorialità, ha introdotto importanti novità novità per le lavoratrici e i lavoratori interessati dalla nascita di un figlio o dall'ingresso nel nucleo di un minore in adozione/affidamento, modificando alcune parti del Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001), tra cui il divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo di tutela della maternità, oggi estenso anche al padre lavoratore.
Da qui, al pari delle neo-mamme, il diritto alla NASpI per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, oltre che di quello alternativo - per questo, ovvero in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono odi affidamento esclusivo del bambino al padre, la NASpI era già prevista - in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino all'anno di vita del figlio/a o ingresso del minore nel nucleo. La norma rappresenta quindi una misura eccezionale volta proprio alla tutela della maternità/paetrnità, in quanto generalmente chi interrompe volontariamente il rapporto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Le indicazioni dell'INPS hanno effetto retroattivo: per le domande di NASpI respinte prima della pubblicazione della circolare, il genitore interessato può richiedere all'INPS il riesame dell'istanza, da trasmettere alle sedi territoriali competenti, anche attraverso l'assistenza del Patronato INCA.
Al fine di una più completa informazione, si ricordano di seguito le principali novità introdotte con d.lgs. n.105/2022 e in vigore dal 13 agosto 2022: