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Neo-papà, divieto di licenziamento e diritto alla NASpI

Informazioni Patronato Inca - 04/04/2023

Con il Messaggio n.32 del 20/03/2023 l'INPS ha finalmente fornito le indicazioni applicative sul diritto alla NASpI per i neopapà che, entro l'anno del figlio/a, presentano dimissioni volontarie dopo aver fruito del congedo di paternità alternativo e/o di quello obbligatorio

 

A distanza di molti mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n.105/2022 (in GU n.176 del 29/07/2022) e dalla sua entrata in vigore il 13 agosto 2022, l'INPS è finalmente intervenuto per chiarire un importante tassello della nuova normativa in materia di maternità, paternità e congedi parentali. La stessa, infatti, in attuazione alla direttiva Direttiva UE 2019/1158 sulla tutela della genitorialità, ha introdotto importanti novità novità per le lavoratrici e i lavoratori interessati dalla nascita di un figlio o dall'ingresso nel nucleo di un minore in adozione/affidamento, modificando alcune parti del Testo Unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs n. 151/2001), tra cui il divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo di tutela della maternità, oggi estenso anche al padre lavoratore.

Da qui, al pari delle neo-mamme, il diritto alla NASpI per il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, oltre che di quello alternativo - per questo, ovvero in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono odi affidamento esclusivo del bambino al padre, la NASpI era già prevista - in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino all'anno di vita del figlio/a o ingresso del minore nel nucleo. La norma rappresenta quindi una misura eccezionale volta proprio alla tutela della maternità/paetrnità, in quanto generalmente chi interrompe volontariamente il rapporto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Le indicazioni dell'INPS hanno effetto retroattivo: per le domande di NASpI respinte prima della pubblicazione della circolare, il genitore interessato può richiedere all'INPS il riesame dell'istanza, da trasmettere alle sedi territoriali competenti, anche attraverso l'assistenza del Patronato INCA.

 

Al fine di una più completa informazione, si ricordano di seguito le principali novità introdotte con d.lgs. n.105/2022 e in vigore dal 13 agosto 2022:

  • confermati e resi strutturali i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, fruibili tra i 2 mesi precedenti il parto e i 5 successivi, e raddoppiati in caso di parto plurimo
  • modificata la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori dipendenti: la durata complessiva del congedo indennizzabile al 30% è passata da 6 a 9 mesi (invariati i limiti di fruizione del singolo genitore) ed è stata estesa la copertura dai 6 fino ai 12 anni del figlio
  • modificata la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi:
    • introduzione del diritto al congedo parentale anche per i padri, con 3 mesi di congedo per ciascun genitore, da fruire entro l’anno di vita/ingresso del figlio nel nucleo
    • per gli iscritti alla gestione separata, congedo parentale di 3 mesi per genitore, più ulteriori 3 mesi da fruire in alternativa tra loro, entro i 12 anni (e non più entro i 3 anni) di vita/ingresso del figlio nel nucleo
    • indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, a partire dai due mesi precedenti il parto in caso di complicanze della gravidanza o morbosità aggravabili dalla gravidanza

Si ricorda che per informazioni e assistenza nell'ambito della tutela della genitorialità è sempre possibile rivolgersi al Patronato INCA, fissando un appuntamento in una delle sedi della provincia. Per contatti e orari, visita la pagina dedicata,  CLICCA QUI