Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il Reddito di Cittadinanza (RdC e PdC) viene abrogato dal 1° gennaio 2024 e sostituito da due nuovi strumenti: il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), richiedibile dal 1° settembre 2023, e l'Assegno di Inclusione (ADI), operativo dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, lo stesso Reddito di Cittadinanza è sottoposto a un regime transitorio. Per informazioni e assistenza, rivolgersi tempestivamente alle sedi CGIL


Le domande per le suddette prestazioni, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate all'INPS unicamente in via telematica, anche attraverso i servizi CGIL. Per fare domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), rivolgersi al Patronato INCA: chiamare il numero unico 0422 4091 - tasto 3 o i numeri delle sedi, CLICCA QUI

Per le pratiche relative al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC), per rinnovare l'ISEE e presentare nuove domande di Assegno Unico e Universale (AUU), rivolgersi al CAAF CGIL: chiamare il numero unico 0422 4091 - tasto 2, utilizzare WhatsApp al numero 0422 4091  o inviare una mail a caaftv.treviso@cafveneto.it

 

Ultimo aggiornamento 30/08/2023 ore 17:00

 

L’addio al Reddito di Cittadinanza prevede un periodo transitorio per chi ancora ne ha diritto nel 2023 e, in base alla “occupabilità” dei componenti del nucleo familiare, potrà essere sostituito da una delle due nuove misure introdotte, richiedibili nel rispetto dei requisiti previsti. Di seguito una sintesi dettagliata delle principali informazioni:

Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC): fino al 31 dicembre 2023

Fino al 31 dicembre 2023, il Reddito e la Pensione di Cittadinanza saranno erogati per un massimo di sette mensilità (esclusi i nuclei con minori, persone con disabilità o con almeno 60 anni di età, che continueranno a riceverlo per 12 mensilità). Potranno inoltre continuare a riceverlo i percettori per i quali verrà comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro e non oltre il 31 ottobre 2023. Quanti hanno concluso il periodo di fruizione prima del 31 luglio 2023, dopo il mese di sospensione previsto dalla normativa, possono ripresentare domanda per ottenere eventuali ulteriori mensilità, fino a raggiungere il limite massimo di sette mensilità nel 2023.


Assegno di Inclusione (ADI): dal 1° gennaio 2024

I nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza in cui sono presenti minori, persone con disabilità, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a ricevere il Reddito di Cittadinanza fino a dicembre 2023 o alla scadenza naturale della prestazione. A partire da gennaio 2024 dovranno richiedere l’Assegno di Inclusione (ADI).

COS’È: misura di integrazione al reddito condizionata alla partecipazione a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, regolata attraverso la sottoscrizione di un Patto di Inclusione con i Servizi Sociali e la sottoscrizione del Patto di Servizio per l’attività lavorativa per i componenti nella fascia 18-59 anni.

QUANTO: fino a 6.000 €/anno (7.560 €/anno se il nucleo è composto da persone con più di 67 anni, con disabilità grave o non autosufficienza) più un’integrazione fino a un massimo di 3.360 €/anno per i nuclei in affitto. In caso di avvio di attività di lavoro, il maggior reddito, fino a 3.000 € lordi/anno, non concorre al raggiungimento della soglia. L’Assegno non viene eventualmente erogato al componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (escluso giusta causa e sisoluzioni consensuali per crisi aziendale), nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.

DURATA: 18 mesi rinnovabili per ulteriori periodi di 12 mesi, previo un mese di sospensione tra un periodo e l'altro.

COME: erogato mensilmente mediante una carta elettronica per l’acquisto di beni e servizi essenziali e piccoli prelievi in contante (vietato l'utilizzo per giochi d'azzardo).

 

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): dal 1° settembre 2023

I nuclei composti da soggetti definiti “occupabili”, ovvero da persone tra i 18 e i 59 anni che non ricevono il Reddito di Cittadinanza o altra forma di integrazione e sostegno al reddito per disoccupazione e che non potranno poi accedere all'Assegno di Inclusione, a partire dal 1° settembre 2023 possono richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

COS’È: misura di integrazione temporanea al reddito condizionata alla partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale (tra cui anche Servizio Civile e Universale, PUC - Progetti Utili alla Collettività e attività di volontariato in Enti del Terzo Settore), regolata attraverso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la sottoscrizione di un Patto di Servizio con i Centri per l’Impiego/servizi accreditati.

QUANTO: 350 €/mese.

DURATA: per la sola durata della partecipazione alle attività previste, e comunque fino a un massimo di 12 mesi.

COME: bonifico bancario da parte dell’INPS.

 

Assegno Unico e Universale (AUU)

I nuclei che percepiscono l'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli minori o disabili come integrazione al Reddito di Cittadinanza fino al 31/12/2023 e quelli con figli tra i 18 e i 21 anni in determinate condizioni, a cui l'RdC è stato sospeso (al termine delle 7 mensilità), continueranno a percepire l’AUU attraverso la carta Rdc fino al 28 febbraio 2024, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda. A partire dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024. La domanda può essere presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo. Per maggiori informazioni sull'AUU, CLICCA QUI

 

Principali requisiti per ADI e SFL:

  • essere cittadini UE o extra UE con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o protezione internazionale;
  • essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;
  • avere un ISEE inferiore a 9.360 € per l’ADI e inferiore a 6.000 € per l’SFL;
  • avere un reddito familiare inferiore a 6.000 € (solo per ADI, in caso di persone con più di 67 anni, con disabilità grave o non autosufficienza la soglia è innalzata a 7.560 €), moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (da un minimo di 1 a un massimo di 2,2) calcolato in base alla composizione del nucleo;
  • avere un patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 € (oltre alla prima casa con valore IMU non superiore a 150.000 €);
  • avere un patrimonio mobiliare fino a 6.000 €, incremenntato di: 2.000 € per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 10.000 €), 1.000 € per ogni minorenne successivo al secondo, 5.000 € per ogni componente in condizione di disabilità e 7.500 € per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza; 
  • NON ESSERE INTESTATARIO/AVERE LA DISPONIBILITÀ (nessun componente il nucleo) di autoveicoli con cilindrata oltre 1600 cc. o motoveicoli con cilindrata oltre 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, nè di navi, imbarcazioni e aeromobili di ogni genere;
  • aver assolto all’obbligo scolastico (solo SFL)

 

Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi previsti, anche da parte di un solo componente il nucleo, comporta la decadenza del beneficio. In caso di dichiarazioni o documenti fasulli, nonché mancate comunicazioni in ordine alla variazione di reddito, oltre alla decadenza del beneficio sono previste pesanti sanzioni (fino alla reclusione).

 
A CHI RIVOLGERSI

Le domande per le suddette prestazioni, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate all'INPS unicamente in via telematica, anche attraverso i servizi CGIL. Per fare domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), rivolgersi al Patronato INCA: chiamare il numero unico 0422 4091 - tasto 3 o i numeri delle sedi, CLICCA QUI

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