Assegno Unico e Universale (AUU)

L’Assegno Unico e Universale per i figli fino ai 21 anni (per i maggiorenni, in presenza di determinate condizioni), e senza limiti di età in caso di disabilità, è riconosciuto a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori

Ultimo aggiornamento, 02/04/2024 ore 17:20


Dal 1° marzo 2024 chi è già beneficiario di AUU non deve presentare nuova domanda, necessaria invece in tutti gli altri casi
(nuovi beneficiari, ex beneficiari di RdC che non hanno nel frattempo presentato domanda, domande non più attive, ovvero decadute, respinte, revocate, rinunciate), ma è tenuto a comunicare eventuali variazioni. Anche per il 2024 è previsto l'adeguamento degli importi e delle soglie ISEE all'indice ISTAT, che verrà comunicato nei prossimi mesi, e vengono confermate al momento le maggiorazioni già introdotte. Per ricevere l'importo corretto e per tutte le mensilità spettanti è comunque sempre necessario richiedere l'ISEE entro il 30/06/2024.


CONTATTI

Per rinnovare l'ISEE e/o presentare nuova domanda, scarica Elenco documenti per DSU e ISEE 2024 e fissa un appuntamento al CAAF CGIL: chiama il numero unico 0422 4091 - tasto 2, scrivi una mail a caaftv.treviso@cafveneto.it oppure utilizza WhatsApp al numero 0422 4091 o l'App gratuita digitaCGIL.

Per inoltrare la comunicazione di variazioni su domande già accolte e in corso di validità, fissa un appuntamento al Patronato INCA, chiama il numero unico 0422 4091 - tasto 3 o i numeri delle sedi, consultabili a questo link


DOMANDE GIÀ ACCOLTE

Dal 1° marzo 2024 è erogato in automatico dall'INPS ai nuclei che hanno presentato domanda, accolta e in corso di validità, nel periodo gennaio 2023-febbraio 2024. É obbligatorio:

  • Richiedere la DSU e rinnovare l’attestazione ISEE per poter beneficiare dell’importo effettivamente spettante (diversamente verrà erogato l'importo minimo); presentando l'ISEE entro il 30 giugno 2024, gli importi già eventualmente erogati tra marzo e giugno 2024 saranno adeguati con gli eventuali arretrati dovuti.
  • Comunicare eventuali variazioni (nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli) per integrare la domanda già trasmessa

NUOVE DOMANDE

Deve presentare domanda di AUU, corredata da un ISEE in corso di validità per ricevere l'importo corretto (diversamente verrà erogato l'importo minimo):

  • chi non ha mai richiesto l’Assegno Unico, compresi i nuclei che lo percepivano come integrazione dell'RdC e che non hanno ancora presentato domanda di AUU
  • chi ha presentato domanda prima del 28/02/2024, ma la stessa risulta non più attiva, ovvero "Respinta", "Revocata", "Rinunciata" o "Decaduta"

Presentando domanda entro il 30 giugno 2024 l’AUU sarà riconosciuto dal mese di marzo, altrimenti dal mese successivo alla domanda.


IMPORTI E SOGLIE ISEE* (*soggetti a rivalutazione)

L’importo dell'AUU varia in base al valore dell’ISEE, ovvero si riduce al crescere del valore dell'ISEE, e sono previste varie maggiorazioni:

  • per figli fino a 18 anni l'importo base varia da 50,00 a 175,00 €* al mese per ciascun figlio, con possibili maggiorazioni (*importo 2024: da 57,00 a 199,40 €)
  • per i figli dai 18 fino ai 21 anni l’importo varia da 25,00 €* (ISEE pari o superiore a 40mila €*) a 85,00 €* per i redditi più bassi ma è necessario che il figlio sia impegnato in percorsi di studio, lavoro o formazione per poterne beneficiare (*importo 2024: da 28,50 € a 96,90 €)

Per beneficiare dell'AUU in misura piena l'ISEE deve essere pari o inferiore a 15mila €* (*importo 2024: 17.090,61 €), con l'importo che si riduce via via fino al minimo in assenza di ISEE o per ISEE fino a 40mila €* (*importo 2024: 45.574,96 €).


MAGGIORAZIONI*
(*soggette a rivalutazione)

Maggiorazioni in base alla composizione del nucleo:

  • per i figli di età inferiore a 1 anno: +50% sull'importo dell’assegno in pagamento
  • per i figli da 1 a 3 anni, in nuclei con almeno 3 figli e ISEE fino a 40.000 €* (*soglia 2024: 45.575,00 €): +50% sull'importo dell’assegno
  • per i figli ulteriori al secondo (dal terzo): da 15 a 85 €* (*importo 2024: da 17,10 a 96,90 €)
  • nuclei con almeno 4 figli: +50% della maggiorazione forfettaria**

  • madre di età inferiore ai 21 anni: 21,60 €* (*importo 2024: 22,80 €)
  • per ciascun figlio minore, se entrambi i genitori lavorano: da 32,40 €* (*importo 2024: 34,10 €) fino ad azzerarsi. Dal 1° giugno 2023 la maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore quando, alla data di presentazione della domanda, l'altro genitore risulti deceduto, per periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento ("DL Lavoro" n.48 del 04/05/2023, art. 22).

Maggiorazioni in presenza di figli disabili:

  • nuclei con figli disabili e ISEE inferiore a 25.000 €: 120 €
  • per ogni figlio con disabilità fino ai 21 anni di età: 105 € (non autosufficienza), 95 € (disabilità grave), 85 € mensili (disabilità media) (*importi 2024, rispettivamente: 119,60 €, 108,20 € e 96,90 €)
  • per i figli con disabilità, tra i 18 e i 21 anni: 91,20 €

Fino a febbraio 2025 è inoltre prevista una quota di maggiorazione forfettaria**, transitoria e a scalare, a compensazione dell’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.


Gli aumenti
sono in pagamento da febbraio 2024, mensilità in cui è stato conguagliato anche l'importo di gennaio.

 

INFORMAZIONI GENERALI

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è una misura di sostegno economico per le famiglie, che spetta per ciascun figlio, dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età (per i maggiorenni, in presenza di determinati requisiti) e senza limiti di età in caso di disabilità.

L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, determinata sulla base di ISEE valido, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. In assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia prevista viene riconosciuto solo l'importo minimo. 

L’Assegno è definito Unico, perchè finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e Universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia determinata per legge (soglia ISEE di 40.000 €, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT).

Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, da marzo 2022 sono state abrogate e assorbite dall'AUU le seguenti misure:

  • ANF (Assegni al Nucleo familiare)
  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
  • Premio alla nascita o all’adozione (Bonus Mamma Domani)
  • Assegno di natalità (Bonus Bebè)
  • Detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni

L’AUU, invece, è compatibile con l’Assegno di Maternità dei Comuni, e non assorbe né limita gli importi del Bonus Nido.


SOGGETTI BENEFICIARI

L’assegno Unico e Universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ciascun figlio minorenne e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza
  • per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni di età, nel caso soddisfi una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolga il Servizio Civile Universale
  • per ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età


REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente (genitore) deve essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o un suo familiare titolare di diritto di soggiorno o soggiorno permanente, o cittadino extra UE in possesso di uno dei seguenti requisiti (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi)
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere residente e domiciliato in Italia
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

L’AUU spetta a prescindere dalla condizione lavorativa (lavoratore dipendente pubblico o privato, autonomo, iscritto alla gestione separata, disoccupato o incapiente).


EROGAZIONE

Per le domande accolte, l’AUU è corrisposto mensilmente dall’INPS e accreditato su conto corrente bancario o postale o tramite bonifico domiciliato, e non in busta paga.

L'AUU è
erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In fase di compilazione della domanda il genitore richiedente può scegliere l'accredito al 50% indicando le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore) oppure quest'ultimo può provvedervi autonomamente accedendo con le proprie credenziali alla domanda del richiedente (in questo caso il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando la scelta viene stata comunicata all’INPS).

In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo l’assegno è corrisposto al genitore affidatario. Tenuto conto che non è possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario deve essere confermata anche dall’altro genitore accedendo con le proprie credenziali alla domanda. In assenza di tale validazione il pagamento verrà erogato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.

In caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.


COMPATIBILITÀ E NEUTRALITÀ FISCALE

L’Assegno Unico e Universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare. L’AUU è compatibile con eventuali altre misure economiche a favore dei figli erogate da Regioni, Province autonome ed Enti Locali e con il Reddito di Cittadinanza, nei termini e secondo i vincoli indicati.