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L’Assegno Unico e Universale è una nuova misura di sostegno economico per le famiglie, erogata su richiesta per ciascun figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età (in presenza di determinati requisiti) e senza limiti di età in caso di disabilità. L’importo dell'AUU varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, determinata sulla base di ISEE valido presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. In assenza di ISEE l'AUU viene riconosciuto solo l'importo minimo.
L’Assegno è definito Unico, perchè finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e Universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, da marzo 2022 sono abrogate e assorbite dall'AUU le seguenti misure:
L’AUU, invece, non assorbe né limita gli importi del Bonus Nido.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’assegno Unico e Universale è riconosciuto ai nuclei familiari:
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente (genitore) deve essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
L’assegno unico spetta a prescindere dalla condizione lavorativa (lavoratore dipendente pubblico o privato, autonomo, iscritto alla gestione separata, disoccupato o incapiente).
IMPORTO
L’importo dell'AUU varia in base al valore dell’ISEE, ovvero si riduce al crescere del valore dell'ISEE, e sono previste varie maggiorazioni:
Per beneficiare dell'AUU in misura piena l'ISEE deve essere pari o inferiore a 15mila euro, con l'importo che si riduce via via fino al minimo per ISEE fino a 40mila euro (o in assenza di ISEE).
Prevista inoltre una quota di maggiorazione a compensazione dell’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.
DOMANDA
La domanda di Assegno Unico e Universale è annuale e può essere presentata a partire dal 1° gennaio. L'Assegno Unico e Universale viene corrisposto mensilmente dal mese di marzo fino al febbraio dell'anno successivo.
Per l'anno 2022:
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’AUU è corrisposto d’ufficio mediante accredito sulla carta Rdc, senza necessità di presentare apposita domanda.
EROGAZIONE
Previa domanda, l’AUU è corrisposto mensilmente dall’INPS e accreditato su conto corrente bancario o postale o tramite bonifico domiciliato, e non in busta paga.
L'AUU è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In fase di compilazione della domanda il genitore richiedente può scegliere l'accredito al 50% indicando le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore) oppure quest'ultimo può provvedervi autonomamente accedendo con le proprie credenziali alla domanda del richiedente (in questo caso il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando la scelta dviene stata comunicata all’INPS).
In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo l’assegno è corrisposto al genitore affidatario. Tenuto conto che non è possibile verificare i contenuti dell’accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell’importo spettante al genitore affidatario deve essere confermata anche dall’altro genitore accedendo con le proprie credenziali alla domanda. In assenza di tale validazione il pagamento verrà erogato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell’importo complessivamente spettante.
In caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è erogato al tutore o affidatario nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
COMPATIBILITÀ E NEUTRALITÀ FISCALE
L’Assegno Unico e Universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare. L’AUU è compatibile con eventuali altre misure economiche a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome ed Enti Locali e con il Reddito di Cittadinanza, nei termini e secondo i vincoli indicati.