Immagine di copertina Sedi e orari

Decreto Sostegni bis, REM e Indennità covid-19

Informazioni Patronato Inca - 03/07/2021

In relazione all'emergenza covid-19, con il Decreto Sostegni Bis (DL n.73/2021 in GU n.123 del 25 maggio 2021) il Governo ha disposto ulteriori misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. In particolare si ricordano le 4 ulteriori quote di Reddito di Emergenza (REM) per il quale è necessario richiedere l'ISEE 2021, e le nuove Indennità covid-19, che comprendono questa volta anche i lavoratori agricoli. In presenza dei requisiti per il REM, le domande vanno presentate entro il 31 luglio 2021, mentre per le indennità covid-19 c'è tempo fino al 30 settembre 2021.

 


REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Il REM si rivolge ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per le quote di REM di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, tutti devono presentare domanda, anche chi ha già beneficiato delle precedenti quote, entro il 31 luglio 2021, con ISEE 2021 valido inferiore a 15.000 €.

Per presentare domanda di REM puoi avvalerti dell'assistenza del Patronato INCA; se devi ancora richiedere l’ISEE 2021 rivolgiti al CAAF CGIL, chiama il numero 0422 4091 - tasto 2 per fissare subito un appuntamento. Le partiche per il REM e per l'ISEE sono gratuite. Per verificare i requsiti e ricevere assistenza per le DOMANDE visita la pagina dedicata al REDDITO DI EMERGENZA



INDENNITÀ COVID 19

Il Decreto Sostegni Bis (DL n.73/2021, art. 10) ha introdotto nuove indennità a favore degli operai agricoli (800 euro) e dei pescatori autonomi (950 euro) e previsto un'ulteriore indennità omnicomprensiva (1.600 euro) a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19 del Decreto Sostegni (art. 10 del DL n.41/2021, convertito in Legge n.69 del 21 maggio 2021 con modificazioni):

  • lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali, anche in somministrazione, e a tempo determinato
  • lavoratori stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi
  • lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori dello spettacolo
  • collaboratori sportivi (l'indennità varia tra 800, 1.600 e 2.400 euro) (*)

In presenza dei nuovi requisiti devono presentare domanda entro il 30 settembre 2021 SOLO I NUOVI BENEFICIARI, ovvero oltre agli operai agricoli e ai pescatori autonomi, i lavoratori delle suddette categorie che li hanno maturati sostanzialmente dopo il 23/03/21 ed entro il 26/05/2021; a chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Sostegni verrà erogata in automatico, senza necessità di ulteriore domanda. Ai collaboratori sportivi (*) già beneficiari della misura per le mensilità precedenti è stato richiesto di procedere entro il 4 giugno con la conferma dei requisiti sul portale di Sport&Salute Spa, seguendo le indicazioni riportate.

Per verificare i requisiti e ricevere assistenza nella presentazione delle NUOVE DOMANDE puoi rivolgerti alle categorie di riferimento e consultare la pagina dedicata alle INDENNITÀ COVID 19