Il Decreto Sostegni Bis (DL n.73/2021, art. 10) ha introdotto nuove indennità a favore degli operai agricoli (800 euro) e dei pescatori autonomi (950 euro) e previsto un'ulteriore indennità omnicomprensiva (1.600 euro) a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19 del Decreto Sostegni (art. 10 del DL n.41/2021, convertito in Legge n.69 del 21 maggio 2021 con modificazioni):
- lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali, anche in somministrazione, e a tempo determinato
- lavoratori stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi
- lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio
- lavoratori dello spettacolo
- collaboratori sportivi (l'indennità varia tra 800, 1.600 e 2.400 euro) (*)
In presenza dei nuovi requisiti devono presentare domanda entro il 30 settembre 2021 SOLO I NUOVI BENEFICIARI, ovvero oltre agli operai agricoli e ai pescatori autonomi, i lavoratori delle suddette categorie che li hanno maturati sostanzialmente dopo il 23/03/21 ed entro il 26/05/2021; a chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Sostegni verrà erogata in automatico, senza necessità di ulteriore domanda. Ai collaboratori sportivi (*) già beneficiari della misura per le mensilità precedenti è stato richiesto di procedere entro il 4 giugno con la conferma dei requisiti sul portale di Sport&Salute Spa, seguendo le indicazioni riportate.
Verifica i requisiti e se puoi presentare domanda rivolgiti alle categorie per ricevere assistenza:
*Lavoratori atipici e collaboratori sportivi - NIDIL CGIL: scrivi una email a nidil@cgiltreviso.it o chiama Rossana Careddu 345 8550588
**Lavoratori dipendenti stagionali - FILCAMS CGIL: scrivi una email a tommy.ruzzante@cgiltreviso.it o chiama Tommy Ruzzante 333 1537702
***Lavoratori dello spettacolo - SLC CGIL: scrivi una email a vittorio.perra@cgiltreviso.it o chiama Vittorio Perra 344 1802947
****Lavoratori agricoli - FLAI CGIL: chiama Rosita Battain 345 1079891 (per Treviso), Paolo Casanova Stua 348 8814653 (per Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto), Giovanni Cesana 342 7585727 (per Montebelluna e Valdobbiadene), Danilo Maggiore 348 9416299 (per Castelfranco Veneto) e Daniele Girardi 345 6039961 (per Oderzo)
Indennità operai agricoli (800 euro) e pescatori autonomi di (950 euro)****
- Operai agricoli e pescatori autonomi, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- Operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) alla data di presentazione della domanda di indennità
- non percepire il Reddito di Cittadinanza
OPPURE
- pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, salvo iscritti Gestione Separata INPS
Indennità omnicomprensiva di 1.600 euro
- Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori dipendenti stagionali** anche in somministrazione*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- non titolari al 26/05/2021 di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
- titolari tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
- non titolari al 26/05/2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo***
- con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- con reddito riferito al 2019 fino a 75mila euro
- non titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso intermittente)
OPPURE
- con almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- con reddito riferito al 2019 fino a 35mila euro
- non titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso intermittente)
- Lavoratori dipendenti stagionali** e in somministrazione* in settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori intermittenti**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (a esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori autonomi occasionali*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 26/05/2021
- titolari di contratti autonomi occasionale nel periodo tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e cessato entro il giorno successivo, e con almeno un accredito mensile nel medesimo periodo
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (a esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolari di partita IVA attiva al 26/05/2021
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 26/05/2021
- con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (a esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) alla data di presentazione della domanda di indennità
NOTA IMPORTANTE, tutte le suddette indennità:
- non sono cumulabili tra loro e con il Reddito di Emergenza
- non spettano in caso di pensione diretta ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità
- sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola, ad esclusione dei lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del turismo e degli stabilimenti termali, che non devono risultare titolari di NASpI alla data del 26/0/2021
- sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5mila euro
- non concorrono alla formazione del reddito
- sono erogate dall’INPS nel limite delle risorse stanziate