In relazione all'emergenza covid-19, con il Decreto Sostegni (DL n.41/2021 in GU n.70 del 22 marzo 2021) il Governo ha disposto ulteriori misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. Oltre ad alcune misure fiscali e interventi per il sostegno al reddito, tra cui nuove quote di REM e Indennità covid, il Decreto ha previsto il blocco dei licenziamenti, prorogato insieme agli ammortizzatori sociali covid, e novità per l'accesso alla NASpI. Con decreto precedente, infine, sono state individuate le modalità di fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting.
MISURE PER IL LAVORO
CONGEDI PARENTALI COVID E BONUS SERVIZI BABY-SITTING O INTEGRATIVI - DL. 30/2021, art. 2
Anticipando il Decreto Sostegni, il DL. 30 del 13/03/2021 ha disposto le misure a favore dei lavoratori con figli minori fino ai 16 anni d'età in caso di positività al covid, quarantena da contatto, sospensione dell'attività didattica in presenza o chiusura dei centri diurni assistenziali.
Con il messaggio n. 1276/2021 l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla fruizione dei CONGEDI PARENTALI PER LAVORATORI DIPENDENTI, per i casi sopraindicati:
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con l'evento che ne determina la richiesta, ricadenti tra il 13 marzo e 30 giugno 2021. L'INPS rende noto che è già possibile fruire del congedo facendo richiesta al proprio datore di lavoro presentando successivamente apposita domanda che avrà effetto retroattivo. Eventuali periodi di congedo 2021 antecedenti possono essere convertiti in congedo covid tramite procedura informatica.
Con il messaggio n. 1296/2021 l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla fruizione dei BONUS SERVIZI BABY-SITTING O SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA, per i casi sopraindicati:
Qualora erogato per l'iscrizione ai centri estivi o integrativi per l'infanzia il bonus è incompatibile con il bonus nido. Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dal decreto (smartworking o congedi), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
AMMORTIZZATORI SOCIALI - DL. 41/2021, artt. 7,8,16
Il Decreto Sostegni ha disposto la proroga degli ammotizzatori sociali covid:
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, ai fini della concessione della NASpI, eliminazione del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione
Per dubbi e necessità, rivolgersi alla propria categoria di riferimento
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI - DL. 41/2021, artt. 8,15,17
Il Decreto Sostegni ha disposto la proroga del blocco dei licenziamenti:
Inoltre, sono state disposte ulteriori misure in materia di proroga dei contratti a termine e a favore dei lavratori fragili:
Per dubbi e necessità, rivolgersi alla propria categoria di riferimento
SOSTEGNO A IMPRESE, AUTONOMI E PROFESSIONISTI - DL. 41/2021, artt. 1,3,36,37,38
Per informazioni sulle altre misure contenute nel Decreto Sostegni, consultare la news in homepage.