Indennità covid-19 - DL. Sostegni

Il Decreto Sostegni (DL n.41/2021, art. 10) ha previsto un'ulteriore indennità omnicomprensiva di 2.400 euro a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19 del Decreto Ristori (artt. 15-15 bis del DL n.137/2020 convertito in Legge n.176/2020 con modificazioni):

  • lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali, anche in somministrazione, e a tempo determinato
  • lavoratori stagionali, anche in somministrazione, appartenenti a settori diversi
  • lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori dello spettacolo
  • collaboratori sportivi (l'indennità varia tra 1.200, 2.400 e 3.600 euro) (*)

In presenza dei nuovi requisiti devono presentare domanda entro il 31 maggio 2021 SOLO I NUOVI BENEFICIARI (sostanzialmente chi li ha maturati dopo il 29/10/2020 ed entro il 23/03/2021); a chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Ristori verrà erogata in automatico, senza necessità di ulteriore domanda. I collaboratori sportivi (*) già beneficiari della misura per le mensilità precedenti devono invece procedere con la conferma dei requisiti sul portale di Sport&Salute Spa, seguendo le indicazioni riportate.

Verifica i requisiti e se puoi presentare domanda rivolgiti alle categorie per ricevere
assistenza:
*Lavoratori atipici e collaboratori sportivi - NIDIL CGIL: scrivi una email a nidil@cgiltreviso.it o chiama Rossana Careddu 345 8550588
**Lavoratori dipendenti stagionali -
FILCAMS CGIL: scrivi una email a tommy.ruzzante@cgiltreviso.it o chiama Tommy Ruzzante 333 1537702
***Lavoratori dello spettacolo - SLC CGIL
: scrivi una email a vittorio.perra@cgiltreviso.it o chiama Vittorio Perra 344 1802947


Indennità omnicomprensiva di 2.400 euro

  • Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
    • Lavoratori dipendenti stagionali** anche in somministrazione*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
      • cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
      • che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
      • non titolari al 23/03/2021 di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI
    • Lavoratori dipendenti a tempo determinato**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
      • titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
      • titolari tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
      • non titolari al 23/03/2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

  • Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo***
    • con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
    • con reddito riferito al 2019 fino a 75mila euro
    • non titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso intermittente)
      OPPURE
    • con almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
    • con reddito riferito al 2019 fino a 35mila euro
    • non titolari di pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato (escluso intermittente)

  • Lavoratori dipendenti stagionali** e in somministrazione* in settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
    • cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
    • che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
    • non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione di quello intermittente) alla data di presentazione della domanda di indennità

  • Lavoratori intermittenti**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
    • che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021
    • non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (escluso intermittente) alla data di presentazione della domanda di indennità

  • Lavoratori autonomi occasionali*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
      • privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 23/03/2021
      • titolari di un contratto autonomo occasionale nel periodo tra il 01/01/2019 e il 23/03/2021 e cessato entro il giorno successivo, e con almeno un accredito mensile nel medesimo periodo
      • non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (escluso intermittente) alla data di presentazione della domanda di indennità

  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
    • titolari di partita IVA attiva al 23/03/2021
    • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 23/03/2021
    • con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro
    • non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (escluso intermittente) alla data di presentazione della domanda di indennità


Le indennità omnicomprensive:

  • non sono cumulabili tra loro e con il Reddito di Emergenza
  • non spettano in caso di pensione diretta ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità
  • sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola, ad esclusione dei lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del turismo e degli stabilimenti termali, che non devono risultare titolari di NASpI alla data del 23/03/2021
  • sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5mila euro
  • non concorrono alla formazione del reddito
  • sono erogate dall’INPS nel limite delle risorse stanziate


Indennità Collaboratori Sportivi

Erogata senza necessità di ulteriore domanda ai beneficiari dell'indennità per le mensilità precedenti, previa conferma dei requisiti sulla piattaforma di Sport&Salute Spa. Ai fini dell'erogazione automatica sono considerati cessati a causa dell'emergenza anche tutti i rapporti scaduti entro il 30/12/2020 e non rinnovati. L’ammontare dell’indennità è determinato in base ai dati sui compensi per attività sportiva percepiti nell'anno d'imposta 2019, dichiarati al momento della presentazione della prima domanda e non modificabili: 

  • superiore a 10.000 euro annui: indennità 3.600 euro
  • tra 4.000 e 10.000 euro annui: indennità 2.400 euro
  • inferiore a 4.000 euro annui: indennità 1.200 euro


L'indennità per i collaboratori sportivi:

  • non spetta ai lavoratori percettori di altro reddito da lavoro, autonomo o dipendente, o di pensione, escluso l'assegno ordinario di invalidità civile
  • non è cumulabile con Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Reddito di Ultima Istanza e con le Indennità covid-19, anche dei precedenti Decreti

Per informazioni dettagliate www.sportesalute.eu


Per informazioni sulle altre misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese contenute Decreto Sostegni consulta la news in homepage.