SUNIA INFORMA
Gli alloggi di edilizia popolare (ERP) sono riservati alle persone in particolari condizioni di necessità o svantaggio. I criteri di assegnazione tengono conto della situazione economica e della composizione del nucleo familiare (con anziani o persone disabili, nuclei recenti o monogenitoriali, etc). Entro il 30 settembre di ogni anno i Comuni devono pubblicare i Bandi per l’assegnazione degli alloggi. Il contratto di locazione non ha più durata indeterminata, ma è quinquennale e rinnovabile se persistono i requisiti. L’importo del canone, escluse le spese condominiali, è fissato a minimo 40 euro mensili, ed è individuato come sopportabile su base ISEE-ERP.
Per tutte le informazioni, si veda il volantino.
Da quasi un anno, anche se diventerà effettivamente operativo con i nuovi bandi, in Veneto per l’edilizia residenziale pubblica vige un nuovo regolamento, intervenuto per definire la legge del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2017. Quattro, su tutte, le novità: la durata quinquennale dei contratti, l’indicatore ISEE-ERP, la mobilità obbligatoria e la riduzione a 30 giorni dell’ospitalità temporanea. Niente, invece, sulla definizione delle spese condominiali, onere spesso insormontabile per le famiglie e che il SUNIA aveva chiesto di calmierare come l’affitto. Cosa prevedono, dunque, la legge n.39/2017 e il suo regolamento attuativo?
I contratti di locazione delle case popolari sono passati da essere indeterminati a quinquennali, ma sono comunque rinnovabili se persistono i requisiti, ovvero, principalmente, se l’ISEE-ERP del nucleo familiare non supera i 20mila euro. Oltre alla situazione economica disagiata, certificata appunto da questo nuovo indicatore che prende in considerazione anche la parte patrimoniale, bisogna dimostrare di avere la residenza anagrafica in Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi, negli ultimi 10 e di non avere, al contrario, proprietà o usufrutto su immobili idonei al nucleo, sia in Italia che all’estero.
Il regolamento è poi intervenuto definendo meglio i criteri per l’assegnazione dei punteggi per l’accesso in graduatoria, dando priorità alle famiglie dove sono presenti anziani o persone con disabilità, ai nuclei monogenitoriali e a quelli costituitosi da meno di tre anni. Inoltre, i soggetti che vivono in condizioni abitative improprie o sono impossibilitati a utilizzare un alloggio, seppur disponibile, hanno il diritto di usufruire del sostegno abitativo in maniera prioritaria.
Il canone minimo è fissato a 40 euro mensili, ma qualora risulti comunque non sostenibile dagli assegnatari può essere integrato tramite l’intervento di un apposito fondo di solidarietà, volto a ridurre il più possibile i casi di morosità, che costituiscono peraltro una delle condizioni che determinano la decadenza del contratto. Il calcolo del l’importo del canone si basa, anch’esso, sull’ISEE-ERP con percentuali di riferimento che variano dall’8%, con un indicatore fino a 6mila euro, fino al 25%.
Altra criticità, l’introduzione della mobilità forzata senza distinzione di casi e caratteristiche, che non si può rifiutare, pena la perdita della casa popolare. Programmata dai Comuni e dall’ATER con cadenza biennale in base alle necessità territoriali, secondo la Regione dovrebbe garantire un ricircolo positivo degli alloggi, ma rischia di fare da moltiplicatore di disagi. Esiste, c’è da dire, la possibilità di presentare un’opposizione all’ente di competenza, ma in assenza di linee guida il pericolo che le decisioni risultino arbitrarie è dietro l’angolo.
Gava Alessandra
Segretaria Provinciale SUNIA CGIL TREVISO