
La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione richiedibile dai lavoratori subordinati che subiscono involontariamente la perdita del lavoro (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato del pubblico impiego).
Dal 1° gennaio 2026 è cambiata la modalità di pagamento della NASpI Anticipata, ovvero la possibilità di ricevere il’indennità di disoccupazione per avviare un’attività autonoma. La stessa, infatti, non è più erogata in un’unica tranche, ma in due rate:
70% subito, come prima rata;
30% successivo, solo dopo la verifica dell’INPS che il beneficiario non abbia avviato un lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2025 sono cambiati i requisiti contributivi di accesso per alcune categorie di lavoratori. Inoltre, l'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni (a seconda del CCNL di riferimento), salvo dimostrazione opposta, è considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento (ovvero perdita involontaria del lavoro, a cui si lega l'accesso alla NASpI).
La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di:
È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi di:
A seguito delle novità introdotte nel 2025, chi si dimette volontariamente (dimissioni volontarie o interruzione per risoluzione consensuale da un impiego a tempo indeterminato) e trova un nuovo lavoro entro 12 mesi, se poi lo perde involontariamente (licenziamento, scadenza naturale del contratto, etc.), per accedere alla NASpI deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (anche non continuative) presso il nuovo/i nuovi datore/i di lavoro. In assenza di questo requisito contributivo, non si può accedere alla NASpI prima di un anno dalle dimissioni.
Negli altri casi, i più comuni - licenziamento, scadenza del contratto, dimissioni per giusta causa e dimissioni maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità - i requisiti di accesso non sono cambiati.
Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve dunque avere tutti i seguenti requisiti:
essere in stato di disoccupazione;
In presenza dei requisiti, la NASpI viene erogata dall'INPS su richiesta ed è coperta dalla contribuzione figurativa. L’assegno mensile di NASpI è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni del lavoratore, secondo un massimo definito per legge; l'importo è decurtato del 3% mensile a partire dal 6° mese di percezione (dall'8° per i lavoratori che al momento della domanda hanno almeno 55 anni) e può ridursi in base a condizioni soggettive (es: lavoro autonomo, lavoro intermittente). La NASpI viene erogata per un periodo calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, in ogni caso entro un massimo di 24 mesi. L'erogazione della NASpI può essere sospesa o decadere.
La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, meglio se entro l'8° giorno.
La NASpI, infatti, spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine, oppure dal giorno successivo alla domanda, se questa è stata inviata successivamente.
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