La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione richiedibile dai lavoratori subordinati che subiscono involontariamente la perdita del lavoro (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato del pubblico impiego).
I casi più comuni riguardano il licenziamento, la scadenza del contratto, le dimissioni per giusta causa e quelle maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità. Per questi lavoratori i requisiti di accesso alla NASpI non cambiano: devono essere in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.
Le novità, dal 1° gennaio 2025, riguardano le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono volontariamente (dimissioni volontarie o interruzione per risoluzione consensuale da un impiego a tempo indeterminato) e nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione: in caso di successiva perdita involontaria dell'occupazione (licenziamento, scadenza naturale del contratto, etc.), per accedere alla NASpI dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (anche non continuative) presso il nuovo/i nuovi datore/i di lavoro. In altre parole, chi si dimette o risolve consensualmente un contratto potrà fare richiesta di NASpI entro i 12 mesi successivi solo dopo avere versato circa 4 mesi di contribuzione o attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro.
"Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l’azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpI." (Circolare INPS n.3 del 15/01/2025)
Altra novità riguarda l'assenza ingiustificata prolungata: a partire dal 1° gennaio 2025, l'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni (a seconda del CCNL di riferimento), salvo dimostrazione opposta, sarà considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento (ovvero perdita involontaria del lavoro, a cui si lega l'accesso alla NASpI).
In ogni caso, per ulteriori disposizioni in materia si attende circolare esplicativa dell'INPS.
La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di:
È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi di:
Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve avere tutti i seguenti requisiti:
essere in stato di disoccupazione;
avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, ovvero almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi nei casi in cui l'ultimo evento di disoccupazione si verifichi dopo precedenti dimissioni volontarie/risoluzione consensuale di un contratto a tempo indeterminato.
In presenza dei requisiti, la NASpI viene erogata dall'INPS su richiesta ed è coperta dalla contribuzione figurativa. L’assegno mensile di NASpI è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni del lavoratore, secondo un massimo definito per legge; l'importo è decurtato del 3% mensile a partire dal 6° mese di percezione (dall'8° per i lavoratori che al momento della domanda hanno almeno 55 anni) e può ridursi in base a condizioni soggettive (es: lavoro autonomo, lavoro intermittente). La NASpI viene erogata per un periodo calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, in ogni caso entro un massimo di 24 mesi. L'erogazione della NASpI può essere sospesa o decadere.
La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, meglio se entro l'8° giorno.
La NASpI, infatti, spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine, oppure dal giorno successivo alla domanda, se questa è stata inviata successivamente.
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