Con la definitiva conversione in Legge n.215/2021 del cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro, si è chiusa positivamente la questione sull’ostatività di qualsiasi attività lavorativa al fine del diritto all’assegno di invalidità civile, aperta dal Messaggio INPS n.3495/2021. Il testo della legge chiarisce, infatti, che il requisito dell’inattività lavorativa in materia di invalidità civile parziale è comunque soddisfatto quando il reddito eventualmente percepito non supera il limite previsto per l’assegnazione del trattamento stesso (5.010,20 euro nel 2022).
Un intervento doveroso, nel segno della giustizia sociale e della dignità. D'altronde CGIL e Patronato INCA avevano subito espresso una dura presa di posizione contro la nuova interpretazione dell'INPS e chiesto al Legislatore di intervenire in maniera immediata e risolutiva per scongiurare il rischio di un tragico impatto sulla vita di migliaia di famiglie che quotidianamente affrontano problematiche di salute e di invalidità.
Con il messaggio n.3495 - recependo una norma già modificata nel 2007 ma finora interpretata in maniera estensiva - dal 14 ottobre l’INPS intendeva infatti considerare come causa ostativa all'assegno di invalidità civile qualunque attività lavorativa svolta da persone disabili, precludendo così agli invalidi civili parziali (certificazione tra il 74% e il 99%) anche attività terapeutiche e formative con piccoli compensi, pena la perdita del diritto all'assegno, pari a 291,69 euro per tredici mensilità nel 2022.
Pur essendo il diritto alla prestazione economica ripristinato, dunque, non essendo chiaro se nel frattempo siano state inviate revoche o comunicazioni di respinta da parte dell’INPS, in caso di necessità si invitano i percettori dell’assegno a rivolgersi al Patronato INCA per fissare un appuntamento, chiamando il numero unico 0422 4091 - tasto 3.