In attesa dei decreti attuativi della Legge Delega che, presumibilmente dal 2022, dovrebbero sbloccare l’annunciato Assegno Unico e Universale, il Decreto Sostegni-Bis ha introdotto l'Assegno Temporaneo per i figli minori fiscalmente a carico, rivolto ai nuclei esclusi dagli ANF e valido unicamente per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021.
La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente online, anche tramite l’assistenza del Patronato INCA - gratuita per gli iscritti CGIL - entro il 31 dicembre 2021 e l’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della stessa. Solo presentando domanda entro il 30 settembre 2021 l’assegno viene riconosciuto per l’intero periodo, ovvero a partire dal 1° luglio. I percettori di Reddito di Cittadinanza l’Assegno è riconosciuto in automatico insieme al sostegno, senza necessità di fare richiesta.
In presenza dei requisiti, dettagliati di seguito, scaricare la Scheda di Raccolta - Assegno Temporaneo (CLICCA QUI) da compilare e firmare, e riconsegnarla all’accettazione della sede CGIL più vicina, unitamente alla documentazione necessaria, indicata nella scheda. Il Patronato INCA provvederà ad inviare la domanda all’INPS e a comunicare all'interessato il numero di protocollo della pratica, via mail o SMS.
DESTINATARI
In presenza di figli minori di 18 anni, fiscalmente a carico, residenti e conviventi con il richiedente, l’assegno spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto agli ANF e presentano un ISEE Minorenni 2021 inferiore a 50mila euro:
REQUISITI
Al momento della domanda, il richiedente deve possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
IMPORTO
L’importo mensile è calcolato sulla base di determinati livelli ISEE:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
PAGAMENTO
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore.
Nell’ipotesi di genitori separati o divorziati con affido condiviso stabilito dal Tribunale, l’assegno può essere ripartito in misura uguale tra i due genitori o corrisposto interamente al genitore richiedente, in accordo con l’altro genitore. L’altro genitore dovrà necessariamente completare la domanda presentata dal genitore richiedente, accedendo con le proprie credenziali alla stessa procedura, nella sezione “completa le domande" presentata dall’altro genitore, confermando l’opzione inserita.
COMPATIBILITÀ
L’Assegno Temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, con eventuali altri sostegni regionali per i figli a carico e con le seguenti altre misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità, detrazioni per i figli a carico e assegni familiari a favore dei lavoratori autonomi.
Chi dovesse ancora richiedere l’ISEE MINORENNI 2021 può rivolgersi gratuitamente al CAAF CGIL per fissare subito un appuntamento (CLICCA QUI)