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Riforma dello Sport, al via dal 1° luglio

Informazioni Nidil - 26/06/2023

Salvo rinvii dell’ultimissima ora, la tanto attesa Riforma dello Sport, che coinvolge migliaia di lavoratori, associazioni e società dilettantistiche, entrerà in vigore il 1° luglio

Dopo mesi di attesa, la novità impatterà in particolare sui compensi sportivi dilettantistici, che non esisteranno più nella formula finora applicata. Le collaborazioni, infatti, potranno assumere unicamente due forme: lavoro sportivo o volontariato puro (cancellata la figura dell’amatore). Di seguito una sintesi delle principali informazioni. In caso di dubbi o necessità rivolgersi a NIDIL CGIL, CLICCARE QUI

FIGURE PROFESSIONALI

Sono interessati dalla riforma le seguenti figure: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri, etc.) sarà codificata da successive delibere federali. Tutte le restanti figure, conseguentemente escluse, devono essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

VOLONTARIATO

I volontari non possono ricevere compensi ma solo rimborsi spese documentate.

RAPPORTO DI LAVORO

Il lavoro sportivo, in base alle modalità di svolgimento del rapporto, può assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co, con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (NASpI), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato. Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. quando il rapporto di lavoro prevede un tetto massimo di ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione risulta coordinata sotto il profilo tecnico sportivo secondo i regolamenti di Federazioni, Discipline Associate e EPS".

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono
stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.

FRANCHIGIA FISCALE: 15.000 €/ANNO

Sotto i 15.000 €/anno non ci sono adempimenti: l’imposizione fiscale scatta sulla parte eccedente 15.000 €/anno (prima era 10.000 €/anno); ad esempio, un reddito di 25.000 €/anno pagherà imposte solamente su 10.000 €. Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito. Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

FRANCHIGIA PREVIDENZIALE: 5.000 €/ANNO

Sotto i 5.000 €/anno (prima era 10.000 €/anno), totale esenzione dagli oneri previdenziali, c’è la totale esenzione. Fino al 2027 l’aliquota previdenziale sarà applicata sul 50% del reddito eccedente i 5.000 €.

Per i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato la gestione di riferimento sarà il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS (ex Fondo Pensione Sportivi Professionisti), per i lavoratori autonomi e co.co.co del settore dilettantistico sarà la Gestione Separata INPS (non più l’ex Enpals). I lavoratori già iscritti alla gestione ex Enpals avranno sei mesi di tempo dall’entrata in vigore del Decreto per iscriversi all’INPS.

NOTA

Sui correttivi della norma pendono però tempi stretti - si attende il parere delle Camere prima del ritorno in Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta - e qualora non arrivassero in tempo entrerebbe in vigore il D.Lgs. n.36/2021, varato dall'allora Governo Draghi.

 

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