La conversione in legge del Decreto Sostegni Bis contiene importanti novità per i giovani in procinto di acquistare casa e che, in presenza di determinati requisiti reddituali e patrimoniali, possono avere accesso alle agevolazioni del bonus prima casa under36: l'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA e la cancellazione dell'imposta sostitutiva per i mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione. Le agevolazioni spettano per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. Tra i requisiti, ISEE fino a 40mila €.
Prioritario è il possesso dei requisiti "prima casa" (per l'applicazione agevolata delle imposte sui trasferimenti con IVA al 4% e imposta di registro al 2%):
- l'immobile che si acquista deve rientrare in una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
- essere situato nel comune in cui l'acquirente ha o intende stabilire la propria residenza
- l'acquirente:
- deve avere la residenza o impegnarsi a trasferirla nel comune dove è situato l'immobile
- non deve possedere un'altra casa di abitazione nello stesso comune dove è situato l'immobile
- non deve possedere, su tutto il territorio nazionale e anche per una piccola quota, altri immobili acquistati con le agevolazioni prima casa
Oltre ai requisiti "prima casa", per usufruire dell'agevolazioni l'acquirente:
- non deve aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno di stipula dell’atto
- deve avere un ISEE non superiore a 40.000 € annui
Le agevolazioni previste:
- ESONERO PER IMPOSTE SULL'ACQUISTO (solo atti traslativi a titolo oneroso)
- per trasferimenti non soggetti ad IVA, l'esonero dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per trasferimenti soggetti ad IVA, un credito d'imposta pari all'IVA dovuta che può essere utilizzato:
- in diminuzione delle imposte indirette di atti successivi alla data di acquisto
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta sulla dichiarazione successiva alla data di acquisto
- in compensazione nel Mod.F24
- AGEVOLAZIONE STIPULA MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE
- esonero dall’imposta sostitutiva allo 0,25% delle somme oggetto di finanziamento ed esonero dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo
A partire dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022, gli stessi beneficiari delle suddette agevolazioni possono inoltre aver accesso alla Garanzia dello Stato dell’80% della quota capitale del mutuo. L'importo del mutuo ipotecario non può essere superiore a 250mila € e il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo dell’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, non deve superare l’80%.
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- detrazione degli interessi di mutuo e della fattura del notaio sostenuta per il contratto mutuo e altri oneri accessori
- condizioni di detraibilità per le spese di intermediazione immobiliare
- detrazione per l’acquisto del garage pertinenziale da impresa di costruzione
- detrazione per l’acquistodi immobile totalmente ristrutturato da impresa di costruzione
- detrazione per l’acquistodi immobile antisismico con o senza Superbonus 110% da impresa di costruzione
- agevolazioni e condizioni per la ristrutturazione ed efficientamento energetico della casa acquistata
- detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in caso di ristrutturazione dell’abitazione
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