Stop ai licenziamenti - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI

Con il Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è disposta un’ulteriore estensione del divieto di licenziamento al 31 gennaio 2021, con formula flessibile. Inizialmente la sospensione totale dei licenziamenti era stata prevista per 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni), poi portata al 17 agosto 2020 con il Decreto Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni) e ulteriormente estesa, con la novità della formula flessibile, con il Decreto Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni).

 

Dal 17 marzo al 17 agosto 2020, stop ai licenziamenti, anche per i lavoratori in somministrazione:

  • sospensione dei licenziamenti collettivi e delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020
  • sospensione dei licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo) e delle procedure in corso nelle aziende con oltre 15 dipendenti
  • “diritto di ripensamento” da parte delle aziende sui licenziamenti individuali per motivazioni economiche (giustificato motivo oggettivo) avvenuti dal 23 febbraio a condizione che il lavoratore sia posto in Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) dalla data di efficacia del licenziamento, ovvero il rapporto di lavoro venga ripristinato senza soluzione di continuità; tale procedura annulla oneri e sanzioni per il datore di lavoro


Dal 18 agosto al 31 gennaio 2021 lo stop ai licenziamenti come sopra descritti è prorogato per tutto il periodo in cui le imprese saranno effettivamente coperte dalla nuova Cassa Integrazione (18+6 settimane) o dall'esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi + 4 settimane aggiuntive). Sono esentati dal divieto
i datori di lavoro che si trovano nei seguenti casi:

  • non utilizzano le ulteriori settimane di Cassa Integrazione o non beneficiano dell'esonero contributivo alternativo
  • cessazione attività (con messa in liquidazione della società)
  • fallimento (cessazione senza esercizio provvisorio; sono esclusi i dipendenti che lavorano nei rami eventualmente non coinvolti dalla cessazione)
  • incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro in seguito ad accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore (il lavoratore non è costretto ad accettare; in caso di accettazione viene attivata la NASpI)  per una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; ricordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020 h 18:40

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