Reddito di Emergenza (REM) - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI

Il Decreto Ristori (art.14, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) ha esteso con ulteriori due mensilità la copertura del Reddito di Emergenza, istituito con il Decreto Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni, esteso con DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni). Per chi era già beneficiario sono erogate d'ufficio, mentre i nuovi beneficiari devono presentare domanda entro il 30 novembre 2020. Anche le nuove quote vengono erogate fino ad esaurimento fondi.

Il Reddito di Emergenza (REM) è la misura straordinaria di sostegno al reddito riconosciuta ai nuclei familiari in particolari condizioni di necessità economica a causa dell’emergenza covid-19. Erogato fin qui in 3 quote, ciascuna del valore tra 400 e 800 euro (le prime 2 con domanda entro il 31 luglio 2020, la terza entro il 15 ottobre 2020) prevede un'ulteriore estensione:

  • ai nuclei familiari già beneficiari della quota di REM di maggio 2020 (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni) sono riconosciute d'ufficio due quote del medesimo importo della precedente per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 - NEW
  • in presenza dei requisiti con riferimento al reddito del mese di settembre 2020, ai nuovi richiedenti sono riconosciute in un'unica soluzione le quote relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020 - NEW:
    • nuclei che non hanno mai ottenuto il REM in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non gli è stato riconosciuto)
    • nuclei che hanno ottenuto solo il primo REM (Decreto Rilancio - DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020) e non il secondo (Decreto Agosto - DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020)


AMMONTARE
L’importo è determinato in 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero fino a un massimo di 800 euro per ciascuna quota (840 euro in presenza di un componente disabile grave o non autosufficiente).
Se uno dei componenti il nucleo si trova in stato detentivo o è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato, non verrà considerato ai fini della scala di equivalenza.


REQUISITI

Il Reddito di Emergenza riguarda i nuclei familiari che presentano tutti i seguenti requisit

  • la residenza in Italia del componente richiedente
  • un valore ISEE o ISEE corrente* inferiore a 15.000 euro
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito all’anno 2019 di importo inferiore a 10.000 euro per nucleo, incrementati di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro (25.000 euro qualora nel nucleo sia presente una persona disabile grave o non autosufficiente riconosciuta)
  • il reddito familiare (secondo il principio di cassa) di importo inferiore a quello spettante con il Reddito di Emergenza
    • del mese di aprile 2020, per le 2 quote richiedibili entro il 31 luglio 2020
    • del mese di maggio 2020, per la quota richiedibile entro il 15 ottobre 2020
    • del mese di settembre 2020, per la quota richiedibile dai nuovi beneficiari entro il 30 novembre 2020 - NEW


INCOMPATIBILITÀ
Non hanno diritto
al Reddito di Emergenza i nuclei familiari in cui anche uno solo dei componenti si trovi in una delle seguenti condizioni al momento della richiesta:

  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda mensile superiore al valore spettante con il Reddito di Emergenza
  • essere titolari di redditi da pensione, diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  • aver percepito/percepire una delle indennità previste dal Decreto CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in legge n.27/2020 con modificazioni) ad es. indennità covid-19 di 600 euro, reddito di ultima istanza
  • percepire il Reddito di Cittadinanza

ATTENZIONE
L’erogazione del beneficio è sottoposta a controlli incrociati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. In mancanza dei requisiti dichiarati, oltre alle sanzioni previste a norma di legge, saranno disposte l’immediata revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito.


DOMANDA

Per fare domanda bisogna essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020. Se almeno uno dei componenti il nucleo ha perso o ridotto la propria attività lavorativa è possibile richiedere l’ISEE corrente* per aggiornare il valore dello stesso con i redditi effettivi dell’ultimo periodo (l’ISEE ordinario riporta invece quelli dei due anni precedenti). Per richiedere l’ISEE rivolgersi al CAAF CGIL per fissare un appuntamento chiamando il numero 0422 4091 - tasto 2, il servizio è gratuito.

Devono presentare domanda SOLO i nuovi beneficiari, ovvero i nuclei che non hai mai beneficiato del REM o che hanno ricevuto solo il primo REM. In presenza dei requisiti, la domanda va inoltrata all’INPS entro il 30 novembre 2020 anche avvalendosi dell’assistenza del Patronato INCA, unicamente per l'invio della pratica. Per presentare la pratica compilare la seguente documentazione e consegnarla in originale alle accoglienze delle sedi CGIL, allegando copia di un documento d'identità e la prima pagina dell'attestazione ISEE: INCA TV-scheda raccolta REM-vers 10.11.20


CGIL TV-REM-novembre-dicembre 2020


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091 per parlare con il Patronato INCA (0422 4091 - tasto 3) o il CAAF CGIL (0422 4091 - tasto 2)


Ultimo aggiornamento: 12/11/2020 h 09:35

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