Indennità covid-19 - Decreto Ristori
Il Decreto Ristori (art.15-17, DL n.137/2020 in GU n.269/2020) ha previsto un'ulteriore indennità a favore delle categorie già destinatarie delle indennità covid-19 del Decreto Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni), esclusi i lavoratori marittimi. A chi ha beneficiato dell'indennità del Decreto Agosto la medesima indennità è nuovamente erogata una tantum, senza necessità di ulteriore domanda. I nuovi beneficiari, riportati di seguito, devono invece presentare domanda entro il 18 dicembre 2020, come chiarito dalla Circolare esplicativa dell'INPS n.137 del 26/11/2020. I collaboratori sportivi, infine, devono invece procedere con la conferma dei requisiti (se già beneficiari) o con la domanda (se nuovi beneficiari) sul portale di Sport&Salute entro il 30 novembre 2020.
Nuovi beneficiari indennità omnicomprensiva di 1.000 euro
- Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori dipendenti stagionali** anche in somministrazione*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020
- non titolari al 29/10/2020 di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato **, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
- titolari tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate
- non titolari al 29/10/2020 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo****
- con almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 da cui deriva un reddito fino a 50mila euro, non titolari di pensione
OPPURE
- con almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020 da cui deriva un reddito fino a 35mila euro, non titolari di pensione
- Lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da turismo e stabilimenti termali**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo, ovvero tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori intermittenti**, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel periodo tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori autonomi occasionali*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- privi di partita IVA e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 17/03/2020
- titolari di un contratto autonomo occasionale nel periodo tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020, cessati a tale data e con almeno un accredito mensile nel medesimo periodo
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio*, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:
- titolari di partita IVA attiva alla data del 29/10/2020
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 29/10/2020
- con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
Le indennità omnicomprensive:
- non sono cumulabili tra loro, con il Reddito di Emergenza e con le indennità covid-19 previste dai precedenti Decreti
- integrano eventualmente l'importo del Reddito di Cittadinanza fino a 1.000 euro
- non spettano in caso di pensione diretta ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità
- sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e agricola, ad esclusione dei lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del turismo e degli stabilimenti termali, che non devono risultare titolari di NASpI alla data del 29 ottobre 2020
- sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5mila euro
- non concorrono alla formazione del reddito
- sono erogate dall’INPS nel limite delle risorse stanziate
Indennità di 800 euro - novembre 2020 - Collaboratori Sportivi
- già beneficiari dell'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, è erogata senza necessità di ulteriore domanda, previa conferma dei requisiti sulla piattaforma di Sport e Salute spa. Ai fini dell'erogazione automatica sono considerati cessati a causa dell'emergenza anche tutti i rapporti scaduti al 31/10/2020 e non rinnovati (chiarito dal decreto Ristori bis)
- nuovi beneficiari, previa domanda sulla piattaforma di Sport e Salute spa entro il 30 novembre 2020:
- con rapporto di collaborazione già attivo al 29/10/2020 con Società Sportive o Associazioni Sportive Dilettantistiche, CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute da CONI e CIP
- che hanno cessato, sopeso o ridotto l'attività nel mese di novembre 2020 per l'emergenza covid-19
L'indennità per i collaboratori sportivi:
- non spetta ai lavoratori percettori di altro reddito da lavoro o di pensione, escluso l'assegno ordinario di invalidità civile
- non è cumulabile con Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Reddito di Ultima Istanza e Indennità covid-19 dei Decreti CuraItalia, Rilancio e Agosto
- non concorre alla formazione del reddito
Per informazioni dettagliate www.sportesalute.eu
Nel Decreto Ristori non sono state previste indennità per le seguenti categorie, destinatarie invece delle indennità covid-19 dei Decreti CuraItalia e/o Rilancio:
- Professionisti e Lavoratori con rapporto co.co.co.*
- Lavoratori Autonomi*
- Operai agricoli***
- Lavoratori domestici**
In caso di dubbi, rivolgersi alle categorie:
*Gli atipici (autonomi, partite iva, co.co.co, occasionali, in somministrazione e collaboratori sportivi) possono rivolgersi al NIDIL CGIL scrivendo una email a nidil@cgiltreviso.it oppure chiamando Alessandro Squizzato 347 7682437 | Rossana Careddu 345 8550588
**I Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti e a chiamata possono rivolgersi alla FILCAMS CGIL scrivendo una email a filcamstreviso.covid@cgiltreviso.it oppure chiamando Tommy Ruzzante 333 1537702
***Gli operai agricoli possono rivolgersi alla FLAI CGIL scrivendo una email ad agricolitreviso.covid@cgiltreviso.it oppure chiamando Daniele Girardi 345 6039166
***I lavoratori dello spettacolo possono rivolgersi alla SLC CGIL scrivendo una email a vittorio.perra@cgiltreviso.it oppure chiamando Vittorio Perra 344 1802947
Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091
Ultimo aggiornamento: 28/11/2020 h 13:00