Indennità covid-19 - Decreto Agosto
Il termine per richiedere all'INPS le indennità covid-19 del Decreto Agosto è scaduto il 13 novembre 2020 (art. 15, DL n.137/2020 in GU n.269/2020). Il medesimo Decreto Ristori ha però previsto per gli stessi beneficiari, esclusi i lavoratori marittimi, un'ulteriore indennità. Per maggiori informazioni e per presentare eventuale domanda, consultare la pagina specifica "Indennità covid-19 - Decreto Ristori" (CLICCA QUI).
Il Decreto Agosto (art.9, DL n.104/2020 in GU n.203/2020) ha previsto un'ulteriore indennità a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati già destinatari delle indennità covid-19 dei Decreti CuraItalia (art.27-28-29-30-38, DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni) e Rilancio (art. 84, DL n.34/2020 in GU n.128/2020) e di alcune altre categorie.
Indennità omnicomprensiva di 1.000 euro del Decreto Agosto:
- Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori dipendenti stagionali** anche in somministrazione* cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 e non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI al 14/08/2020
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato ** titolari nel 2018 e tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo e degli stabilimenti termali per una durata complessiva di almeno 30 giornate in ciascuno dei due periodi e non titolari al 14/08/2020 di pensione e rapporto di lavoro dipendente. Con Decreto Interministeriale n.12 del 13/07/2020 alla medesima platea di lavoratori, in presenza dei medesimi requisiti, è stata inoltre riconosciuta un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo**** con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al fondo e reddito fino a 50mila euro o almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019 e reddito fino a 35mila euro, in entrambi i casi non titolari di pensione o contratto dipendente al 19/05/2020
- Lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da turismo e stabilimenti termali** cessati involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 e con almeno 30 giornate lavorative nel suddetto periodo, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori intermittenti** con almeno 30 giornate lavorative nel periodo tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori autonomi occasionali* privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 17/03/2020, titolari di un contratto autonomo occasionale nel periodo tra il 01/01/2019 e il 29/02/2020, cessati a tale data e con almeno un accredito mensile nel medesimo periodo, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio* titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS al 17/03/2020 e con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente indeterminato diverso da quello intermittente alla data di presentazione della domanda di indennità
Le indennità omnicomprensive:
- non sono cumulabili tra loro
- non sono cumulabili il Reddito di Ultima Istanza e il Reddito di Cittadinanza
- sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità
- non concorrono alla formazione del reddito
- sono erogate dall’INPS nel limite delle risorse stanziate
- dovevano presentare domanda unicamente i Lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, mentre a chi aveva già beneficiato delle indennità covid-19 di marzo, aprile e maggio dei Decreti CuraItalia e Rilancio è stata accreditata in automatico
Indennità di 600 euro del Decreto Agosto:
- Collaboratori sportivi*: indennità di 600 per il mese di giugno 2020
- con rapporto di collaborazione con Società Sportiva o ASD in essere al 23 febbraio 2020 e sopeso o ridotto per l'emergenza covid-19
- non spetta ai lavoratori percettori di reddito da pensione, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di ultima istanza e indennità covid-19 dei Decreti CuraItalia e Rilancio rivolte a diverse categorie di lavoratori
- Lavoratori marittimi: indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020
- cessati involontariamente dal contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 e con almeno 30 giornate lavorative nel suddetto periodo
- non titolari di pensione, nè di contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro, nè di indennità di malattia alla data del 14/08/2020
Le indennità:
- non concorrono alla formazione del reddito
- sono state erogate dall’INPS nel limite delle risorse stanziate, previa domanda, ad eccezione dei collaboratori sportivi già beneficiari delle indennità dei mesi di marzo, aprile e maggio, a cui è stata accreditata automaticamente
Nel Decreto Agosto non sono state previste indennità per le seguenti categorie, destinatarie invece delle indennità covid-19 dei Decreti CuraItalia e/o Rilancio:
- Professionisti e Lavoratori con rapporto co.co.co.*
- Lavoratori Autonomi*
- Operai agricoli***
- Lavoratori domestici**
In caso di dubbi, rivolgersi alle categorie:
*Gli atipici (autonomi, partite iva, co.co.co, in somministrazione e occasionali) possono rivolgersi al NIDIL CGIL scrivendo una email a nidil@cgiltreviso.it oppure chiamando Alessandro Squizzato 347 7682437 | Rossana Careddu 345 8550588
**I Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti e a chiamata possono rivolgersi alla FILCAMS CGIL scrivendo una email a filcamstreviso.covid@cgiltreviso.it oppure chiamando Tommy Ruzzante 333 1537702
***Gli operai agricoli possono rivolgersi alla FLAI CGIL scrivendo una email ad agricolitreviso.covid@cgiltreviso.it oppure chiamando Daniele Girardi 345 6039166
***I lavoratori dello spettacolo possono rivolgersi alla SLC CGIL scrivendo una email a vittorio.perra@cgiltreviso.it oppure chiamando Vittorio Perra 344 1802947
Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091
Ultimo aggiornamento: 18/11/2020 h 16:20