Incentivi alle assunzioni - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori
CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI
Con il Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è disposta un’estensione dello sgravio contributivo introdotto dal Decreto Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni). Lo sgravio riguarda alcune categorie di datori di lavoro privati che assumono lavoratori a tempo indeterminato o determinato, in quest'ultimo caso se appartenenti al settore del turismo e degli stabilimenti termali, o non applicano il pacchetto di 6 settimane aggiuntive di ammortizzatori sociali, disposto dal medesimo Decreto Ristori.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati, a esclusione del settore agricolo, che non richiedono l'accesso agli ulteriori pacchetti di ammortizzatori sociali (Decreto Agosto e Ristori)
Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020)
- che non richiedono l'accesso agli ammortizzatori sociali del Decreto Ristori (6 settimane aggiuntive)
- è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi INAIL) per un massimo di ulteriori 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile
Decreto Agosto (art.3, DL n.104/2020)
- che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali covid-19 nei mesi di maggio e giugno 2020 e che eventualmente hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi dei Decreti CuraItalia e Rilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
- che non hanno richiesto l'accesso agli ammortizzatori sociali del Decreto Agosto (9+9 settimane aggiuntive)
- è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi INAIL) per un massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile
NOTA
L'esonero contributivo:
- prevede l'applicazione del divieto di licenziamento (la violazione ne comporta la revoca con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale)
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
- per la frazione di esonero richiesto e non goduto ai sensi del Decreto Agosto può essere oggetto di rinuncia e conversione, su richiesta, di accesso alle nuove 6 settimane di cassa integrazione del decreto Ristori
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art.6, DL n.104/2020) o determinato nel settore turismo e stabilimenti termali (art.7, DL n.104/2020)
- ai datori di lavoro privati, a esclusione del settore agricolo
- che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi contratti di apprendistato e di lavoro domestico) o determinato (solo nel settore del turismo e degli stabilimenti termali)*
- successivamente al 14 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020
- è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi INAIL) per un massimo di 6 mesi a decorrere dall'assunzione (3 mesi se determinato), nel limite massimo di euro 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
NOTA
L'esonero contributivo:
- si applica anche in caso di trasformazione da contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successiva al 14 agosto 2020
- *si applica anche in caso di assunzione a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali e in questo caso, salvo trasformazione in indeterminato, dà accesso a un esonero contributivo di massimo 3 mesi
- non si applica ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta
Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; ricordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria
Ultimo aggiornamento: 17/11/2020 h 18:40