Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori e Ristori bis

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI E RISTORI BIS

Con il Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è disposta un’ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali con causale “Emergenza Covid 19”, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni), Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni) e Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni). Nel periodo 23 febbraio - 31 gennaio 2021 la copertura complessiva dell'Assegno straordinario FSBA connesso all’emergenza può arrivare fino a 42 settimane.


In relazione all'emergenza covid-19 il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) ha introdotto uno specifico intervento di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende artigiane aderenti al Fondo, in aggiunta all'Assegno Ordinario.
L'Assegno per sospensione straordinaria con causale "COVID-19 - CORONAVIRUS" decorre dal 23 febbraio al 31 gennaio 2021:

  • in forza al 23 febbraio 2020 o assunti/rinnovati e in forza al 25 marzo 2020 (Decreti CuraItalia e Rilancio)
  • in forza al 13 luglio 2020 (Decreto Agosto) o assunti/rinnovati e in forza al 9 novembre 2020 (Decreto Ristori)
  • in deroga al requisito di anzianità lavorativa di 90 giorni
  • in deroga ai limiti temporali del biennio mobile:
    • nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020, durata massima di 9 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreti CuraItalia e Rilancio)
    • nel periodo dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, durata massima di 9 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreto Agosto)
    • nel periodo dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, durata massima di 6 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le settimane concesse in precedenza (Decreto Ristori) - NEW
  • importo mensile di 1.193,75 euro lordi, erogato da EBAV
  • copertura contributiva per il periodo di sospensione


La misura è accessibile previo specifico Accordo Sindacale Covid19, anche successivo alla data di effettiva sospensione. Per accedere all'accordo le aziende devono risultare regolarmente iscritte al fondo e in regola con i versamenti (eventualmente regolarizzabili). Per le aziende neocostituite è derogata, in questo caso, l'anzianità contributiva di 6 mesi. Per la seconda finestra l’azienda dovrà inviare alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione di rinnovo della sospensione (può essere infatti utilizzato lo stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande).

Dopo la sottoscrizione dell’accordo, il lavoratore deve presentare richiesta di prestazione D06 tramite lo Sportello Artigianato.

IMPORTANTE
Il congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria dal lavoro) prevale sugli istituti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISD, FIS e FSBA).

Se durante la sospensione dal lavoro (integrazione salariale a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e non è tenuto a dare comunicazione della malattia al datore di lavoro.

In caso d’infortunio, o di malattia professionale o di ricaduta collegata all’infortunio, i trattamenti di integrazione salariale vengono sospesi e sostituiti dall’indennità temporanea giornaliera che viene erogata dall’Inail.


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091 per parlare con il referente CGIL Treviso dei Servizi per l'Artigianato

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020 h 18:10

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