Congedo straordinario/smartworking per quarantena dei figli o DID - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI

Con il Decreto Ristori (art.22, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è estesa ai genitori di figli fino a 16 anni la possibilità di richiedere lo smartworking o un congedo straordinario in caso di quarantena del figlio convivente disposta dall'Autorità sanitaria competente, introdotta con il Decreto Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni), nonchè la copertura anche dei periodi di DID per i figli minori di 14 anni. Con Circolare n 132 del 20/11/2020 l'INPS ha chiarito le modalità di richiesta del congedo parentale straordinario retribuito per quarantena scolastica, mentre è ancora necessario attendere per quelle relative alla DID.


I lavoratori dipendenti, genitori, anche affidatari, di figli conviventi minori di 16 anni posti in quarantena dall'Autorità Sanitaria competente (Azienda ULSS) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito di attività sportive di base e attività motorie, possono in alternativa tra loro e per tutto o parte del periodo:

  • svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile
    OPPURE, se impossibilitati a svolgere la propria mansione in smartworking
  • fruire di un congedo straordinario entro il 31 dicembre 2020
    • retribuito al 50%, in caso di figli minori di 14 anni, e in questo caso anche qualora sia disposta la sospensione dll'attività didattica in presenza
    • non retribuito, in caso di figli tra 14 e 16 anni (senza corresponsione di indennità, senza copertura contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro)


Mentre la domanda di congedo parnetale straordinario non retribuito va indirizzata unicamente al proprio datore di lavoro, la domanda di congedo straordinario retribuito va presentata esclusivamente in modalità telematica, anche avvalendosi dell’assistenza gratuita del Patronato INCA, oppure attraverso i servizi dedicati dell’INPS:

  • accedendo al portale www.inps.it, con autenticazione tramite dispositivo PIN INPS, SPID, CIE, CNS
  • chiamando il Contact center integrato al numero verde 803 164 (gratuito per rete fissa) o allo 06 164.164 (a pagamento da rete mobile)

 
COMPATIBILITÀ

Il congedo può essere richiesto anche quando l’altro genitore è in particolari situazioni di fragilità - a prescindere dalla sussistenza o meno dell’attività lavorativa o dell’eventuale svolgimento in smartworking - o nel caso in cui si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • Periodo di malattia, ferie, aspettativa non retribuita
  • Congedo parentale per altro figlio avuto da altro rapporto, sempre qualora l'altro genitore non sia a sua volta in congedo
  • Permessi e congedi L. n. 104/1992
  • Inabilità e pensione di invalidità


INCOMPATIBILITÀ

Quando, invece, l’altro genitore si trova in una delle seguenti condizioni, il congedo per quarantena scolastica dei figli non può essere richiesto:

  • Congedo parentale per lo stesso figlio
  • Riposi giornalieri per lo stesso figlio
  • Disoccupazione o assenza di attività lavorativa
  • Strumenti di sostegno al reddito (Cassa Integrazione CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL)
  • Prestazione di attività lavorativa in modalità agile
  • Impiego part-time e lavoro intermittente (nelle giornate di pausa)


ATTENZIONE

Il figlio per il quale si fruisce del congedo straordinario retribuito nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020 deve essere:

  • minore di anni 14, ovvero al compimento del 14° anno di età il congedo non è più fruibile
  • convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo, ovvero con residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore che lo richiede
  • in quarantena disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’ULSS competente per contatto verificatosi:
    • all’interno del plesso scolastico
    • nell’ambito di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonchè in strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche (in questi casi a partire dal 14 ottobre 2020)
  • OPPURE qualora la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche (in questi casi a partire dal 29 ottobre 2020)


Il congedo per quarantena dei figli:

  • può essere richiesto solo in costanza di lavoro ed è incompatibile con lo smartworking; in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, questa va comunicata tempestivamente all’INPS e il diritto al congedo viene meno
  • qualora richiesto anche dall’altro genitore, i giorni di congedo non possono sovrapporsi, ovvero devono essere utilizzati alternativamente tra i due
  • ha una durata massima che coincide con il periodo di quarantena disposto dall’ULSS; in caso di proroghe o nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, è fruibile durante tutti i periodi disposti, ma dà luogo a un’unica indennità in caso di periodi sovrapposti
  • qualora l’altro genitore non sia convivente, le tipologie di incompatibilità vengono meno


La domanda di congedo per quarantena dei figli:

  • va presentata esclusivamente in modalità telematica all’INPS, ad esclusione dei lavoratori dipendenti pubblici che devono rivolgerla direttamente alla propria Amministrazione/Ente, secondo le indicazioni fornite
  • può riguardare periodi di fruizione antecedenti la data di presentazione della stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020
  • deve riportare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena (numero documento, data di emissione, ULSS emittente, etc.) che, qualora non ancora in possesso, deve essere prodotto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa, pena il respingimento della richiesta
  • nei casi di sospensione della didattica in presenza, si resta in ttesa di Circolare INPS

Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il Patronato INCA al numero 0422 4091 - tasto 3

Ultimo aggiornamento: 22/11/2020 h 11:15

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