CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI
Con il Decreto Ristori (art.5, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) viene esteso al 30 giugno 2021 il periodo di fruizione del Bonus Vacanze, introdotto con il Decreto Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni), ma le domande vanno presentate comunque entro il 30 dicembre 2020.
Il Bonus Vacanze è l'incentivo destinato alle famiglie che decidono di trascorrere le proprie vacanze nelle strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e B&B) aderenti all'iniziativa; può essere richiesto fino al 30 dicembre 2020 e utilizzato entro il 31 giugno 2021, secondo i chiarimenti forniti con la Circolare n.18/E l'Agenzia dell'Entrate.
REQUISITI
Il Bonus Vacanze è utilizzabile da un solo componente (*) per nucleo familiare (*) con ISEE 2020, ordinario o corrente, uguale o inferiore a 40.000 euro.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e in una singola struttura ricettiva italiana (*) per soggiorni che ricadono nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno 2021 (*) e documentate (*) con fattura elettronica o analogo documento commerciale in cui risulti il codice fiscale della persona che richiede il Bonus. Il pagamento del servizio, se non effettuato direttamente alla struttura ricettiva, può essere gestito solo da agenzie di viaggio o tour operator e non tramite piattaforme o portali (es. Booking.com, Expedia, Airbnb).
IMPORTO
L’importo del Bonus Vacanze varia in base al numero dei componenti (*) del nucleo familiare:
L’80% sarà erogato sotto forma di sconto al momento del pagamento e il restante 20% riconosciuto come detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020) (*).
CHIARIMENTI
(*) Ai fini del Bonus Vacanze per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (da non confondere, dunque, con i familiari a carico) alla data di presentazione della DSU che serve a richiedere l'ISEE.
(*) Il Bonus Vacanze può essere utilizzato da un solo componente il nucleo familiare, ovvero ogni nucleo ne avrà accesso, in presesenza dei requisiti, una sola volta, sulla base della propria composizione. Nella fattura/ricevuta/scontrino/documento commerciale deve essere riportato il codice fiscale del componente che intende usufruire del bonus, anche se il pagamento è effettuato da un altro componente.
(*) Il Bonus Vacanze spetta esclusivamente in relazione a soggiorni di cui almeno un giorno ricada nel periodo 1° luglio - 30 giugno 2021.
(*) Le strutture presso le quali è possibile usufruire del Bonus Vacanze devono essere in possesso dei titoli per esercitare, anche in forma stagionale, attività turistico ricettiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella circolare sono riportati i codici ATECO delle strutture, tra cui risultano, oltre alle strutture ricettive, b&b e agriturismi, anche affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù e rifugi di montagna.
(*) Il Bonus Vacanze deve essere usato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Ad esempio, se per il servizio sono state emesse una fattura in acconto e una a saldo, con relativi pagamenti, il Bonus può essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti; inoltre, il Bonus non può essere utilizzato per pagare prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per i servizi accessori, ad esempio il servizio ombrellone, se ricomprese nella fattura dell'unico fornitore.
(*) Il Bonus Vacanze non può eccedere nè l'importo massimo accordato, nè il corrispettivo della fattura/pagamento in unica soluzione. Ad esempio, se una famiglia di tre persone spende 600 euro avrà diritto comunque a 500 euro (400 euro come sconto e 100 euro da portare in detrazione), mentre se spende 400 euro avrà diritto a 320 euro di sconto e porterà in detrazione i restanti 80 euro.
(*) Il diritto alla detrazione del 20% nella prossima Dichiarazione dei Redditi può essere fatto valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, non può essere riportato negli anni successivi e non dà diritto a rimborso.
Per maggiori dettagli, consultare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18/E
DOMANDA
Il Bonus Vacanze va richiesto esclusivamente in forma digitale tramite l'App IO a partire dal 1° luglio 2020 ed entro il 30 dicembre 2020. Viene erogato esclusivamente in forma digitale per soggiorni che ricadono nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, pertanto non è necessario stampare nulla ma presentarlo al momento del pagamento in struttura.
Il richiedente deve:
Per informazioni dettagliate e per la guida dell'App, visitare la pagina dedicata sul sito web dell'Agenzia delle Entrate (CLICCA QUI)
Per tutte le informazioni sull'utilizzo dell'App, visitare la pagina dedicata sul sito io.italia.it (CLICCA QUI)
Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il CAAF CGIL al numero 0422 4091 - tasto 2
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